Le domande di sussidio ordinario o straordinario devono essere accompagnate sempre da una dichiarazione di verità da parte di chi fa domanda e da determinati documenti:
- composizione della famiglia anagrafica (ex art. 4 d.P.R. n. 223 del 1989);
- situazione economica della famiglia anagrafica, insieme all’ultima denuncia dei redditi;
- dichiarazione sull’esistenza di polizze assicurative per malattia e di richieste di sussidio presentate ad altri enti;
- in caso di domanda di contributo per spese affrontate da uno dei componenti della famiglia anagrafica, la dichiarazione che il familiare è convivente ed è a carico del magistrato richiedente;
- in relazione a spese sostenute per congiunti conviventi a carico del magistrato, la domanda deve essere accompagnata dall’esposizione della situazione economica del congiunto e dalla dichiarazione della eventuale esistenza di altri coobbligati al mantenimento dello stesso;
- quando la domanda riguarda i trattamenti stipendiali di badanti o infermieri, devono essere indicate le condizioni fisiche ed economiche del soggetto assistito che giustifichino il sussidio;
- quando la domanda concerne un sussidio di spese funerarie, deve essere presentata entro un anno dall’evento e deve essere correlata dal certificato di morte;
- se la domanda concerne il sussidio per la nascita di un figlio, deve essere presentata da un solo genitore (se si è entrambi magistrati), entro un anno dall’evento e deve essere correlata dal certificato di nascita e dalla documentazione attestante delle spese mediche di gestazione e parto, se richieste.
Tutte le domande di sussidio devono indicare l’indirizzo di posta elettronica, a cui verranno inoltrate le comunicazioni relative alla procedura. Inoltre, devono essere indicati l’IBAN, a cui accreditare i sussidi concessi, e le eventuali assicurazioni sanitarie private.
Tutte le ricevute che documentano le spese per le quali è richiesto e ammesso il sussidio non sono valide se precedenti ad un anno dalla data della richiesta.
Riguardo il punto n.3 del capo G) della circolare vigente del 01/06/2021, il consiglio nella seduta del 12/03/2024 ha ribadito e confermato quanto prescritto al capo G) n. 3 della circolare vigente ossia che la documentazione portata a sostegno delle istanze avanzate, non è valida se anteriore di oltre un anno rispetto alla data di presentazione della stessa. Previsione da ritenere inderogabile per evidenti ragioni di equilibrio finanziario; limite temporale questo espresso già nelle passate delibere del Consiglio sin da quella del 17/12/1998 che fissò definitivamente tale termine per i sussidi sanitari ed esteso successivamente a tutti gli altri sussidi previsti ed erogati con la delibera del 20/12/2000 e riportati nelle conseguenti circolari emanate.
Riguardo il quesito relativo al punto n.2 del capo F) della circolare vigente del 01/06/2021, il consiglio Centrale nell’adunanza del 06/03/2023 ha deliberato a chiarimento del punto 2) del capo F) della circolare vigente, quanto segue: il sussidio straordinario di cui al punto 2) ultima parte, del capo F) , previsto per le spese di gestazione e parto, è da ricondurre alla medesima disciplina del sussidio ordinario per spese sanitarie, risolvendosi l’attribuzione di “straordinario” nella circostanza che lo stesso è riconosciuto anche se la madre del nuovo nato non sia soggetto fiscalmente a carico del magistrato.
Le domande concernenti la richiesta di sussidi sanitari, corredate dalla relativa documentazione, vanno inviate ESCLUSIVAMENTE per mezzo posta ordinaria o presentate a mano.